Bilance Obbligatorie per il Settore delle Farmacie
La Farmacopea Ufficiale Edizione XXII – Tabella 6 – all’ Art. 34, secondo comma e art. 44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico; R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 indicano quali siano gli Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia ed in particolar modo specifica che Le bilance utilizzate nel laboratorio galenico della Farmacia sono obbligatorie per legge e devono essere omologate e conformi alle Norme di Buona Preparazione dei Medicinali in Farmacia. Tali Bilance dovranno avere le seguenti caratteristiche: una bilancia sensibile a 1 mg della portata di almeno 500g o in alternativa due distinte bilance, l’una sensibile a 1 mg della portata di almeno 50 g e l’altra sensibile a 0,50 g della portata di almeno 2 kg.
Per comodita’ della Farmacia la scelta consigliata potrebbe essere quella di avere un’ unica bilancia omologata con sensibilità di 1 mg e portata di 500 grammi o superiore.La bilancia deve essere contrassegnata dalla regolare marcatura metrologica CE ed avere la verifica prima del costruttore.
Il decreto 93/2017 ha introdotto delle novità sulla normativa riguardanti la verifica prima ed il rinnovo della verifica periodica:
- La validità della verifica prima è di 3 anni dalla comunicazione di messa in servizio della bilancia. Le Farmacie hanno l’obbligo di comunicare alle Camere di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio e fine utilizzo entro 30 giorni.
- E’ stato introdotto il libretto metrologico, documento che accompagnerà la vita della bilancia e da esibire alle autorità di controllo, sul quale vanno effettuate tutte le annotazioni relative alla bilancia: messa in servizio, rinnovo della verifica periodica, eventuali riparazioni ed eventuali cessioni a terzi.
- Il rinnovo della verifica periodica è previsto dopo tre anni non più dalla camera di commercio ma da soggetti abilitati a tale scopo come gli Organismi di Ispezione e laboratori certificati ACCREDIA.